Art. 17.
(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui).

      1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a settanta giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.
      2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità assicurativa.
      3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulta accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.
      4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Tale soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.